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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la riduzione delle pensioni di reversibilità

Pensionati Inps

Con la sentenza n, 174 del 14.7.2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo (e quindi non più applicabile e rimosso dall’ordinamento dal 1 Gennaio 2012) l’articolo della finanziaria 2012 che riduceva o azzerava le pensioni di reversibilità per coloro che si sposavano dopo i 70 anni quando la differenza di età tra i coniugi era superiore a 20 anni.

In conseguenza di quanto sopra coloro che dal 2012 avessero subito l’applicazione di questa norma (superstite di matrimonio celebrato dopo i 70 anni con differenza di età superiore a 20 anni) hanno diritto di vedersi reintegrata la pensione di reversibilità all’importo previsto dalla legge per tutti gli altri casi.

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Nella sentenza, ed è una cosa importante per gli effetti su eventuali interventi futuri, la Corte richiama le proprie precedenti sentenze ricordando che il trattamento di reversibilità si colloca nell’ambito delle norme costituzionali che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita che deve essere idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa e che, nel caso della pensione di reversibilità, mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge.

La Corte, nella motivazione, ricorda che la legge di riforma del 1995 riduce già percentualmente l’ammontare del trattamento di reversibilità nell’ipotesi di concorso di più beneficiari e di cumulo di redditi e suggerisce di affiancare il complementare criterio selettivo dell’età del coniuge beneficiario sperimentato in altri ordinamenti anche allo scopo di contenere le erogazioni previdenziali.

 

Firenze, 4 Agosto 2016